Art. 4

Aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004

In vigore dal 17 feb 2006
Aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 1.   La Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004/CE da realizzarsi ad opera del laboratorio del Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, di Weymouth, Regno Unito, per il monitoraggio della contaminazione virale e batteriologica dei molluschi bivalvi. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 263 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006. 2.   Al di là del massimale di cui al paragrafo 1 la Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l'organizzazione di un seminario ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.
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