Art. 4
Aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004
In vigore dal 17 feb 2006
Aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004
1. La Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004/CE da realizzarsi ad opera del laboratorio del Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, di Weymouth, Regno Unito, per il monitoraggio della contaminazione virale e batteriologica dei molluschi bivalvi.
L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 263 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.
2. Al di là del massimale di cui al paragrafo 1 la Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l'organizzazione di un seminario ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:142(1):oj#art-4