Art. 3

Aiuto finanziario ai Paesi Bassi per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004

In vigore dal 17 feb 2006
Aiuto finanziario ai Paesi Bassi per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 1.   La Comunità concede un aiuto finanziario ai Paesi Bassi per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, da realizzarsi ad opera del Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), di Bilthoven, Paesi Bassi, per quanto riguarda le analisi e i test sulle zoonosi (salmonella). L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 305 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006. 2.   Al di là del massimale di cui al paragrafo 1 la Comunità concede un aiuto finanziario ai Paesi Bassi per l'organizzazione di un seminario ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 28 000 EUR.
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