Art. 1

In vigore dal 16 feb 2006
La decisione 2004/370/CE è modificata come segue: 1) l’ è sostituito dal testo seguente: « Per la classificazione delle carcasse di suino a norma del regolamento (CEE) n. 3220/84, nell’Irlanda del Nord è autorizzato l’impiego dei seguenti metodi: — l’apparecchio denominato “Intrascope (Optical Probe)” e i relativi metodi di stima, le cui caratteristiche figurano nella parte 1 dell’allegato II, — l’apparecchio denominato “Mark II Ulster Probe” e i relativi metodi di stima, le cui caratteristiche figurano nella parte 2 dell’allegato II, — l’apparecchio denominato “Hennessy Grading Probe (HGP 4)” e i relativi metodi di stima, le cui caratteristiche figurano nella parte 3 dell’allegato II, — l’apparecchio denominato “Fully automatic ultrasonic carcass grading (Autofom)” e i relativi metodi di stima, le cui caratteristiche figurano nella parte 4 dell’allegato II.»; 2) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:99(1):oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo