Art. 1
In vigore dal 16 feb 2006
La decisione 2004/370/CE è modificata come segue:
1)
l’ è sostituito dal testo seguente:
«
Per la classificazione delle carcasse di suino a norma del regolamento (CEE) n. 3220/84, nell’Irlanda del Nord è autorizzato l’impiego dei seguenti metodi:
—
l’apparecchio denominato “Intrascope (Optical Probe)” e i relativi metodi di stima, le cui caratteristiche figurano nella parte 1 dell’allegato II,
—
l’apparecchio denominato “Mark II Ulster Probe” e i relativi metodi di stima, le cui caratteristiche figurano nella parte 2 dell’allegato II,
—
l’apparecchio denominato “Hennessy Grading Probe (HGP 4)” e i relativi metodi di stima, le cui caratteristiche figurano nella parte 3 dell’allegato II,
—
l’apparecchio denominato “Fully automatic ultrasonic carcass grading (Autofom)” e i relativi metodi di stima, le cui caratteristiche figurano nella parte 4 dell’allegato II.»;
2)
l’allegato II è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:99(1):oj#art-1