Art. 4

In vigore dal 15 feb 2006
La Commissione può intraprendere ulteriori azioni legali qualora non siano adeguatamente dimostrati i provvedimenti e le misure come richiesto all’, paragrafi 2 e 3, della presente decisione e non siano trasmessi i rapporti dettagliati di cui all’, paragrafi 1 e 2, della presente decisione.
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