Art. 2
In vigore dal 15 feb 2006
1.
La Commissione emette un richiamo a carico di BNG SL.
2.
Il richiamo è emesso con la condizione che BNG SL dimostri entro un periodo specificato, successivo alla pubblicazione della presente decisione, di aver posto rimedio, con adeguati e solidi provvedimenti, alle carenze e alle fonti di infrazione riscontrate e di aver applicato misure appropriate volte a migliorare costantemente la qualità e l’esecuzione del suo sistema contabile e di controllo delle materie nucleari.
3.
Il richiamo è emesso con la condizione che BNG SL dimostri, entro un ulteriore periodo specificato, che i rimedi attuati hanno conseguito gli effetti previsti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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