Art. 5

Durata delle misure

In vigore dal 14 feb 2006
Durata delle misure Se è confermato che il tipo di neuroaminidasi è diverso da N1, le misure di cui agli sono abrogate. Se la presenza di un virus dell’influenza A sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici è confermata, le misure di cui agli si applicano per tutto il tempo necessario, tenendo conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici ed epizootici che riguardano l’influenza aviaria, per almeno 21 giorni nel caso della zona di protezione e 30 giorni nel caso della zona di sorveglianza a partire dalla data in cui è stato isolato un virus dell’influenza aviaria H5 raccolto da un caso clinico negli uccelli selvatici.
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