Art. 4

Misure nella zona di sorveglianza

In vigore dal 14 feb 2006
Misure nella zona di sorveglianza 1.   L'Austria provvede affinché nella zona di sorveglianza siano applicate almeno le misure seguenti: a) individuazione di tutte le aziende presenti nella zona; b) attuazione di opportune misure di biosicurezza presso l’allevamento, compreso l’uso dei mezzi appropriati di disinfezione alle entrate e alle uscite dall’azienda; c) attuazione delle misure di biosicurezza di cui alla decisione 2005/734/CE; d) controllo del movimento del pollame e degli altri volatili in cattività, nonché delle uova da cova, all’interno della zona. 2.   L'Austria provvede affinché nella zona di sorveglianza siano vietati: a) il movimento di pollame e altri volatili in cattività al di fuori della zona per i primi 15 giorni successivi all’istituzione della zona stessa; b) la concentrazione di pollame e altri volatili per fiere, mercati, esposizioni o altre manifestazioni; c) la caccia di uccelli selvatici.
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