Art. 2

In vigore dal 7 feb 2006
Gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali riproduttori «di razza pura» delle specie bovina, suina, ovina e caprina — oppure, con riguardo alla specie suina, anche «ibridi» — nonché di loro sperma, ovuli e embrioni, soltanto se detti animali sono iscritti o registrati in un libro genealogico o in un registro tenuto da un'autorità che figura nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione.
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