Art. 1

In vigore dal 7 feb 2006
Ai fini della direttiva 94/28/CE, l'elenco delle autorità autorizzate a tenere un libro genealogico o un registro relativo agli animali riproduttori «di razza pura» delle specie bovina, suina, ovina e caprina — oppure, con riguardo alla specie suina anche «ibridi» — nonché ai loro sperma, ovuli ed embrioni, è definito nell'allegato alla presente decisione.
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