Art. 5
In vigore dal 7 feb 2006
Il contributo finanziario della Comunità è erogato a condizione che il programma sia attuato conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto comunitario, comprese le norme in materia di concorrenza e di aggiudicazione degli appalti pubblici e purché non sia stato o non venga chiesto un altro contributo comunitario relativamente alle misure in questione.
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