Art. 4
In vigore dal 7 feb 2006
1. Il periodo di ammissibilità delle spese correlate al progetto inizia il 1o gennaio 2006 e termina il 31 dicembre 2006.
2. Il periodo può essere eccezionalmente prorogato soltanto previo esplicito accordo scritto del comitato di sorveglianza di cui all’allegato III, punto I.I, anteriormente al completamento delle azioni.
Storico versioni
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