Art. 2
In vigore dal 6 feb 2006
1. L'importo totale del contributo finanziario della Comunità di cui all' è pari a 45 625 EUR.
2. L'importo massimo del contributo finanziario della Comunità ai singoli Stati membri interessati è il seguente:
a)
22 025 EUR: Germania;
b)
23 600 EUR: Portogallo.
3. L'importo massimo del contributo finanziario della Comunità per ciascun programma di rafforzamento dei posti d'ispezione è indicato nell'allegato.
Storico versioni
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