Art. 2

Art. 2

In vigore dal 6 feb 2006
1.   L'importo totale del contributo finanziario della Comunità di cui all' è pari a 45 625 EUR. 2.   L'importo massimo del contributo finanziario della Comunità ai singoli Stati membri interessati è il seguente: a) 22 025 EUR: Germania; b) 23 600 EUR: Portogallo. 3.   L'importo massimo del contributo finanziario della Comunità per ciascun programma di rafforzamento dei posti d'ispezione è indicato nell'allegato.
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