Art. 2
Modalità di pagamento
In vigore dal 31 gen 2006
Modalità di pagamento
Subordinatamente ai risultati dei controlli in loco effettuati conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, della decisione 90/424/CEE, una prima rata di 600 000 EUR sarà versata a titolo del contributo finanziario della Comunità di cui all’.
Tale pagamento sarà effettuato in base ai documenti giustificativi presentati dal Portogallo riguardanti i test di laboratorio e l’acquisto delle esche di cui all’, paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:78(1):oj#art-2