Art. 1

Concessione di un contributo finanziario della Comunità al Portogallo

In vigore dal 31 gen 2006
Concessione di un contributo finanziario della Comunità al Portogallo 1.   Nell’ambito delle misure di emergenza prese per combattere la febbre catarrale degli ovini nel 2004 e nel 2005 il Portogallo ha diritto a un contributo finanziario della Comunità pari al 50 % delle spese sostenute per i costi di test di laboratorio per la sorveglianza sierologica e virologica e per i costi della sorveglianza entomologica, incluso l'acquisto di esche. 2.   Il rimborso massimo delle spese da versare al Portogallo per i test e le esche di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti: a) per la sorveglianza sierologica, test Elisa: 2,5 EUR per test; b) per la sorveglianza virologica, test RT.PCR: 15 EUR per test; c) per la sorveglianza entomologica, esca; 160 EUR per esca. 3.   Il contributo finanziario della Comunità esclude l’imposta sul valore aggiunto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:78(1):oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo