Art. 2

In vigore dal 18 gen 2006
1.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decide quali sono i paesi terzi alle cui flotte viene applicato in comune il sistema d'informazione. 2.   La decisione di cui al paragrafo 1 deve specificare il tipo di navigazione mercantile cui si applica il sistema di informazione, la data di introduzione di quest'ultimo, la periodicità delle informazioni nonché il genere delle informazioni da raccogliere tra quelle enumerate all’, secondo comma. 3.   Ogni Stato membro comunica alla Commissione, periodicamente oppure su richiesta di quest'ultima, le informazioni raccolte con il suo sistema d'informazione. 4.   La Commissione redige un compendio delle informazioni relative alla Comunità nel suo insieme. L' della decisione 77/587/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1977, che istituisce una procedura di consultazione per quanto riguarda le relazioni tra Stati membri e paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi e le relative azioni nell'ambito delle organizzazioni internazionali (5), si applica a tali informazioni.
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