Art. 1

In vigore dal 18 gen 2006
Ogni Stato membro prende tutte le misure necessarie per istituire un sistema che gli consenta di raccogliere informazioni sulle attività delle flotte di paesi terzi le cui pratiche sono pregiudizievoli agli interessi marittimi degli Stati membri ed in particolare allorché tali attività hanno un'incidenza negativa sulla competitività delle flotte degli Stati membri negli scambi marittimi internazionali. Tale sistema deve permettere a ciascuno Stato membro di raccogliere, qualora sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui al primo comma, informazioni: a) sul livello dei servizi di navigazione offerti; b) sulla natura, il volume, il valore, l'origine e la destinazione delle merci caricate o scaricate negli Stati membri interessati dalle navi impegnate in tali servizi; e c) sul livello delle tariffe fissate per tali servizi.
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