Art. 2

In vigore dal 9 gen 2006
Gli Stati membri provvedono affinché le partite di piume o parti di piume trattate (escluse le piume ornamentali trattate, le piume trattate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trattate inviate a privati per fini non industriali) importate dal territorio dei paesi elencati nell'allegato siano accompagnate da un documento commerciale attestante che le piume o parti di piume trattate sono state sottoposte a getto di vapore o ad altro metodo di trattamento che assicuri l'inattivazione dell'agente patogeno.
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