Art. 1
In vigore dal 9 gen 2006
Gli Stati membri sospendono le importazioni di piume non trattate e di parti di piume non trattate provenienti dal territorio dei paesi elencati nell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:7(1):oj#art-1