Art. 3
Importazione di embrioni prodotti in vitro
In vigore dal 4 gen 2006
Importazione di embrioni prodotti in vitro
1. Gli Stati membri autorizzano l’importazione di embrioni prodotti tramite fecondazione in vitro utilizzando sperma conforme alla direttiva 88/407/CEE, che soddisfano le prescrizioni zoosanitarie specificate nel modello di certificato veterinario riportato nell’allegato III della presente decisione.
2. Gli Stati membri autorizzano l’importazione di embrioni prodotti tramite fecondazione in vitro con sperma prodotto in centri di raccolta di sperma riconosciuti o conservato in centri di conservazione dello sperma nei paesi terzi elencati nell’allegato I della decisione 2004/639/CE della Commissione (6), che sono conformi alle prescrizioni zoosanitarie specificate nel modello di certificato veterinario riportato nell’allegato IV della presente decisione a condizione che:
a)
gli embrioni non siano destinati a scambi intracomunitari; e
b)
gli embrioni siano impiantati unicamente in femmine di bovini situate nello Stato membro di destinazione indicato nel certificato veterinario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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