Art. 1
Condizioni generali per l’importazione di embrioni
In vigore dal 4 gen 2006
Condizioni generali per l’importazione di embrioni
Gli Stati membri autorizzano l’importazione di embrioni di animali domestici della specie bovina (di seguito «embrioni») prelevati o prodotti nei paesi terzi indicati nell’allegato I della presente decisione da gruppi di prelievo o di produzione di embrioni riconosciuti, elencati nell’allegato della decisione 92/452/CEE.
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