Art. 1

Condizioni generali per l’importazione di embrioni

In vigore dal 4 gen 2006
Condizioni generali per l’importazione di embrioni Gli Stati membri autorizzano l’importazione di embrioni di animali domestici della specie bovina (di seguito «embrioni») prelevati o prodotti nei paesi terzi indicati nell’allegato I della presente decisione da gruppi di prelievo o di produzione di embrioni riconosciuti, elencati nell’allegato della decisione 92/452/CEE.
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Condizioni generali per l’importazione di embrioni (Art. 1 Decisione (UE) 2006/168) — Testo vigente | Portale Normativo