Art. 3
Composizione — Nomina
In vigore dal 23 dic 2005
Composizione — Nomina
1. I membri del gruppo sono nominati dalla Commissione tra personalità ad alto livello aventi competenze e responsabilità negli ambiti dell’industria, dell’energia e dell’ambiente.
2. Il gruppo è composto di un massimo di 28 membri.
3. Si applicano le seguenti norme:
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i membri sono designati ad personam in base alla loro esperienza. Ciascun membro del gruppo nomina un suo rappresentante personale che partecipa a un sottogruppo preparatorio (di seguito «sottogruppo sherpa»),
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i membri del gruppo rimangono in carica fino a quando non presentino le dimissioni, non vengano sostituiti o fino alla scadenza del loro mandato,
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i membri non più in grado di contribuire efficacemente alle deliberazioni del gruppo, i membri dimissionari o coloro che non rispettino le condizioni di cui al primo paragrafo del presente articolo o all’articolo 287 del trattato che istituisce la Comunità europea possono essere sostituiti per il periodo rimanente del loro mandato,
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i nominativi dei membri designati individualmente sono pubblicati sul sito Internet della DG Imprese e industria e/o nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. I nomi dei membri sono raccolti, trattati e pubblicati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2006:77(1):oj#art-3