Art. 3 · Composizione — Nomina

Art. 3

Composizione — Nomina

In vigore dal 23 dic 2005
Composizione — Nomina 1.   I membri del gruppo sono nominati dalla Commissione tra personalità ad alto livello aventi competenze e responsabilità negli ambiti dell’industria, dell’energia e dell’ambiente. 2.   Il gruppo è composto di un massimo di 28 membri. 3.   Si applicano le seguenti norme: — i membri sono designati ad personam in base alla loro esperienza. Ciascun membro del gruppo nomina un suo rappresentante personale che partecipa a un sottogruppo preparatorio (di seguito «sottogruppo sherpa»), — i membri del gruppo rimangono in carica fino a quando non presentino le dimissioni, non vengano sostituiti o fino alla scadenza del loro mandato, — i membri non più in grado di contribuire efficacemente alle deliberazioni del gruppo, i membri dimissionari o coloro che non rispettino le condizioni di cui al primo paragrafo del presente articolo o all’articolo 287 del trattato che istituisce la Comunità europea possono essere sostituiti per il periodo rimanente del loro mandato, — i nominativi dei membri designati individualmente sono pubblicati sul sito Internet della DG Imprese e industria e/o nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. I nomi dei membri sono raccolti, trattati e pubblicati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:77(1):oj#art-3