Art. 5
In vigore dal 21 dic 2005
Il regolamento (CE) n. 933/95 è modificato come segue:
1)
il testo dell’ è sostituito dal seguente:
«
1. Dal 1o gennaio 2005, e fatto salvo il paragrafo 2, i dazi doganali applicabili all’importazione dei prodotti sotto elencati, originari della Bulgaria e della Romania, sono sospesi ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari indicati a fronte di ciascuno di essi.
a)
Vini originari della Bulgaria:
Numero d’ordine
Codice NC (5)
Designazione delle merci (6)
Quantitativo annuo dall’1.1.2005
(hl)
Incremento annuo dall’1.1.2006
(hl)
Dazio applicabile al contingente
09.7001
ex 2204 10
Vini spumanti in recipienti di capacità non superiore a 2 litri
4 000
200
Esenzione
09.7003
ex 2204 21
Vini di uve fresche
510 000
25 500
Esenzione
09.7005
ex 2204 29
Vini di uve fresche
195 000
0
Esenzione
b)
Vini originari della Romania:
Numero d’ordine
Codice NC (7)
Designazione delle merci (8)
Quantitativo annuo dall’1.1.2005
(hl)
Dazio applicabile al contingente
09.7013
ex 2204 10
ex 2204 21
ex 2204 29
Vini di uve fresche
345 000
Esenzione
2. Il beneficio dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 è riservato ai vini corredati di un documento VI 1 o di un estratto VI 2, conforme al regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (*1).
(*1)
GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2079/2005 (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 6).»;"
2)
l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:187:oj#art-5