Art. 5

In vigore dal 21 dic 2005
Il regolamento (CE) n. 933/95 è modificato come segue: 1) il testo dell’ è sostituito dal seguente: « 1.   Dal 1o gennaio 2005, e fatto salvo il paragrafo 2, i dazi doganali applicabili all’importazione dei prodotti sotto elencati, originari della Bulgaria e della Romania, sono sospesi ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari indicati a fronte di ciascuno di essi. a) Vini originari della Bulgaria: Numero d’ordine Codice NC (5) Designazione delle merci (6) Quantitativo annuo dall’1.1.2005 (hl) Incremento annuo dall’1.1.2006 (hl) Dazio applicabile al contingente 09.7001 ex 2204 10 Vini spumanti in recipienti di capacità non superiore a 2 litri 4 000 200 Esenzione 09.7003 ex 2204 21 Vini di uve fresche 510 000 25 500 Esenzione 09.7005 ex 2204 29 Vini di uve fresche 195 000 0 Esenzione b) Vini originari della Romania: Numero d’ordine Codice NC (7) Designazione delle merci (8) Quantitativo annuo dall’1.1.2005 (hl) Dazio applicabile al contingente 09.7013 ex 2204 10 ex 2204 21 ex 2204 29 Vini di uve fresche 345 000 Esenzione 2.   Il beneficio dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 è riservato ai vini corredati di un documento VI 1 o di un estratto VI 2, conforme al regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (*1). (*1)   GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2079/2005 (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 6).»;" 2) l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
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