Art. 4

In vigore dal 21 dic 2005
La Commissione è autorizzata ad adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli atti necessari per l’attuazione dei due accordi.
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Art. 4 Decisione (UE) 2006/187 — Testo vigente | Portale Normativo