Art. 4
In vigore dal 21 dic 2005
La Commissione è autorizzata ad adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli atti necessari per l’attuazione dei due accordi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:187:oj#art-4