Art. 3
In vigore dal 20 dic 2005
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003 (7).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all’, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Storico versioni
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