Art. 2

In vigore dal 20 dic 2005
1.   La Commissione è autorizzata a derogare al regolamento (CE) n. 1785/2003 secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2 della presente decisione, finché il suddetto regolamento non sia stato modificato e comunque entro il 30 giugno 2006, nella misura necessaria a consentire la piena applicazione dell’accordo a decorrere dal 1o settembre 2005. 2.   Le modalità di attuazione dell’accordo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2 della presente decisione.
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Art. 2 Decisione (UE) 2005/953 — Testo vigente | Portale Normativo