Art. 3
In vigore dal 20 dic 2005
1. Qualora la Bielorussia non ottemperi agli obblighi di cui al paragrafo 2, punto 4 dell'accordo, il contingente per il 2006 verrà ridimensionato ai livelli applicabili al 2005.
2. La decisione di attuare le disposizioni di cui al paragrafo 1 viene presa secondo le procedure di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1).
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