Art. 1
In vigore dal 20 dic 2005
Fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Bielorussia che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili (di seguito «l’accordo»).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:948:oj#art-1