Art. 1

In vigore dal 20 dic 2005
Fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Bielorussia che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili (di seguito «l’accordo»).
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Art. 1 Decisione (UE) 2005/948 — Testo vigente | Portale Normativo