Art. 3

In vigore dal 20 dic 2005
1.   La Commissione è assistita dal comitato di gestione per lo zucchero di cui all’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1260/2001 (4) o, se del caso, dai comitati istituiti dalle corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi ad organizzazioni comuni dei mercati o dal comitato del codice doganale di cui all’articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 (5) (di seguito «il comitato»). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all’, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. 3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:67(1):oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Decisione (UE) 2006/67 — Testo vigente | Portale Normativo