Art. 3
In vigore dal 20 dic 2005
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per lo zucchero di cui all’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1260/2001 (4) o, se del caso, dai comitati istituiti dalle corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi ad organizzazioni comuni dei mercati o dal comitato del codice doganale di cui all’articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 (5) (di seguito «il comitato»).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all’, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Storico versioni
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