Art. 3
In vigore dal 14 dic 2005
Nel termine di due mesi a decorrere dalla data della notificazione della presente decisione l’Italia comunica alla Commissione, mediante il questionario di cui all’allegato, le misure adottate per conformarvisi.
Entro lo stesso termine di cui al primo comma, l’Italia:
a)
intima a tutti i beneficiari degli aiuti di cui all’ di rimborsare gli aiuti illegittimi, maggiorati di interessi;
b)
presenta tutti i documenti comprovanti l’avvenuto avvio della procedura di recupero nei confronti dei beneficiari degli aiuti illegittimi.
Storico versioni
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