Art. 2
In vigore dal 14 dic 2005
1. L’Italia prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti di cui all’, illegittimamente messi a loro disposizione.
Il recupero viene eseguito senza indugio, secondo le procedure previste dal diritto nazionale.
2. Qualora l’aiuto sia già stato concesso mediante riduzione degli acconti d’imposta dovuti per l’esercizio fiscale in corso, l’Italia riscuote l’intera imposta dovuta con il conguaglio previsto per il 2004.
In tutti gli altri casi, l’Italia recupera l’imposta dovuta al più tardi alla fine del primo esercizio fiscale successivo alla data di notifica della presente decisione.
3. Gli aiuti da recuperare sono produttivi di interessi, decorrenti dalla data in cui gli aiuti sono divenuti disponibili per i beneficiari fino alla data dell’effettivo recupero e calcolati in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 794/2004, articoli 9, 10 e 11.
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