Art. 2

In vigore dal 12 dic 2005
In deroga all’, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, le importazioni in Germania di beni provenienti dalla Svizzera non sono soggette all’imposta sul valore aggiunto, purché tali beni siano utilizzati per la costruzione o la manutenzione del ponte di cui all’ della presente decisione. Tuttavia, la deroga non si applica alle importazioni di beni effettuate per i medesimi fini da un’amministrazione pubblica.
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