Art. 1
In vigore dal 12 dic 2005
La Germania è autorizzata a concludere con la Svizzera un accordo contenente disposizioni di deroga alla sesta direttiva 77/388/CEE, relativo alla costruzione e alla manutenzione di un ponte di confine sul Reno tra Laufenburg (Baden-Württemberg, Germania) e Laufenburg (Aargau, Svizzera).
Le disposizioni fiscali di deroga previste dall’accordo sono definite negli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:911:oj#art-1