Art. 9

Controlli

In vigore dal 8 dic 2005
Controlli 1.   Le competenti autorità nazionali effettuano controlli amministrativi di tutte le aziende che beneficiano di una deroga individuale per accertare il rispetto del limite annuale per ettaro di 250 kg di azoto da effluente di allevamento e delle norme relative all’applicazione complessiva di azoto e fosfato, nonché delle restrizioni sull’utilizzo del terreno. 2.   È predisposto un programma di ispezioni basato sull’analisi di rischio, sui risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e sull’esito di controlli casuali di carattere generale sulle disposizioni di attuazione della direttiva 91/676/CEE. Almeno il 5 % delle aziende che beneficiano di una deroga individuale è sottoposto a ispezioni specifiche relative all’utilizzo del terreno, al numero dei capi di bestiame e alla produzione di effluente. Almeno il 3 % delle aziende è sottoposto a ispezioni in loco per verificare il rispetto delle condizioni di cui agli .
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