Art. 5
Applicazione di effluente di allevamento e di altri fertilizzanti
In vigore dal 8 dic 2005
Applicazione di effluente di allevamento e di altri fertilizzanti
1. Nelle aziende dedite alla praticoltura il quantitativo di effluente di allevamento applicato sul terreno ogni anno proveniente da animali allevati a pascolo, compreso quello degli animali stessi, non deve superare il quantitativo di effluente contenente 250 kg di azoto per ettaro, alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7.
2. L’apporto complessivo di azoto corrisponde al fabbisogno di nutrienti della coltura considerata e alla quantità fornita dal terreno.
3. Ogni azienda redige un piano di fertilizzazione che descrive la rotazione delle colture sulla superficie aziendale e le applicazioni previste di effluente e di fertilizzanti azotati e fosfatici. Il piano viene predisposto dall’azienda entro il 1o febbraio.
Il piano di fertilizzazione contiene i seguenti dati:
a)
numero dei capi di bestiame, descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio di effluente;
b)
calcolo dell’azoto e del fosforo da effluente (al netto delle perdite subite durante la stabulazione e lo stoccaggio) prodotti nell’azienda;
c)
rotazione delle colture e superficie destinata a ciascuna coltura, inclusa una mappa indicativa dell’ubicazione dei campi;
d)
fabbisogno prevedibile delle colture in azoto e fosforo;
e)
quantitativo e tipo dell’effluente consegnato ai contraenti, non impiegato sul terreno aziendale;
f)
quantitativo dell’effluente utilizzato sul terreno aziendale;
g)
calcolo del contributo della mineralizzazione fornito dalla sostanza organica, dalle colture di leguminose e dalle deposizioni atmosferiche e quantitativo di azoto presente nel terreno quando la coltura inizia ad assorbirlo in misura significativa;
h)
applicazione di azoto e di fosforo da effluente su ciascun appezzamento (particella aziendale uniforme per coltura e tipo di terreno);
i)
applicazione di azoto e fosforo mediante fertilizzanti chimici e di altro tipo su ciascun campo;
j)
calcoli per determinare l’osservanza delle norme relative all’applicazione di azoto e di fosforo.
I piani sono aggiornati entro sette giorni dall’introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole, al fine di garantire la corrispondenza tra i piani e le pratiche agricole effettivamente adottate.
4. Ciascuna azienda tiene un registro delle applicazioni di fertilizzanti da presentare annualmente alle competenti autorità. Il registro precisa:
a)
le superfici coltivate;
b)
il numero di capi e il tipo di bestiame;
c)
la produzione di effluente per capo di bestiame;
d)
il quantitativo di fertilizzanti importato dall’azienda;
e)
il quantitativo di effluente ceduto dall’azienda e l’identificazione del ricevente.
5. L’azienda che beneficia di una deroga individuale accetta di essere sottoposta a controlli sull’applicazione di fertilizzanti e sui relativi registri.
6. L’azienda che beneficia di una deroga individuale effettua almeno una volta ogni quattro anni analisi periodiche del contenuto di azoto e fosforo del suolo, per ciascuna area uniforme dell’azienda in termini di rotazione delle colture e caratteristiche del terreno.
L’analisi dell’azoto rispetto all’azoto minerale e dei parametri che consentono di determinare l’apporto di azoto dovuto alla mineralizzazione di materie organiche è effettuata, per ciascuna area uniforme dell’azienda, successivamente all’aratura della superficie prativa.
Per le analisi di cui al primo e al secondo comma, è richiesta almeno un’analisi ogni cinque ettari di superficie.
7. È vietato applicare effluente nel periodo autunnale prima della lavorazione del prato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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