Art. 5 · Applicazione di effluente di allevamento e di altri fertilizzanti

Art. 5

Applicazione di effluente di allevamento e di altri fertilizzanti

In vigore dal 8 dic 2005
Applicazione di effluente di allevamento e di altri fertilizzanti 1.   Nelle aziende dedite alla praticoltura il quantitativo di effluente di allevamento applicato sul terreno ogni anno proveniente da animali allevati a pascolo, compreso quello degli animali stessi, non deve superare il quantitativo di effluente contenente 250 kg di azoto per ettaro, alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7. 2.   L’apporto complessivo di azoto corrisponde al fabbisogno di nutrienti della coltura considerata e alla quantità fornita dal terreno. 3.   Ogni azienda redige un piano di fertilizzazione che descrive la rotazione delle colture sulla superficie aziendale e le applicazioni previste di effluente e di fertilizzanti azotati e fosfatici. Il piano viene predisposto dall’azienda entro il 1o febbraio. Il piano di fertilizzazione contiene i seguenti dati: a) numero dei capi di bestiame, descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio di effluente; b) calcolo dell’azoto e del fosforo da effluente (al netto delle perdite subite durante la stabulazione e lo stoccaggio) prodotti nell’azienda; c) rotazione delle colture e superficie destinata a ciascuna coltura, inclusa una mappa indicativa dell’ubicazione dei campi; d) fabbisogno prevedibile delle colture in azoto e fosforo; e) quantitativo e tipo dell’effluente consegnato ai contraenti, non impiegato sul terreno aziendale; f) quantitativo dell’effluente utilizzato sul terreno aziendale; g) calcolo del contributo della mineralizzazione fornito dalla sostanza organica, dalle colture di leguminose e dalle deposizioni atmosferiche e quantitativo di azoto presente nel terreno quando la coltura inizia ad assorbirlo in misura significativa; h) applicazione di azoto e di fosforo da effluente su ciascun appezzamento (particella aziendale uniforme per coltura e tipo di terreno); i) applicazione di azoto e fosforo mediante fertilizzanti chimici e di altro tipo su ciascun campo; j) calcoli per determinare l’osservanza delle norme relative all’applicazione di azoto e di fosforo. I piani sono aggiornati entro sette giorni dall’introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole, al fine di garantire la corrispondenza tra i piani e le pratiche agricole effettivamente adottate. 4.   Ciascuna azienda tiene un registro delle applicazioni di fertilizzanti da presentare annualmente alle competenti autorità. Il registro precisa: a) le superfici coltivate; b) il numero di capi e il tipo di bestiame; c) la produzione di effluente per capo di bestiame; d) il quantitativo di fertilizzanti importato dall’azienda; e) il quantitativo di effluente ceduto dall’azienda e l’identificazione del ricevente. 5.   L’azienda che beneficia di una deroga individuale accetta di essere sottoposta a controlli sull’applicazione di fertilizzanti e sui relativi registri. 6.   L’azienda che beneficia di una deroga individuale effettua almeno una volta ogni quattro anni analisi periodiche del contenuto di azoto e fosforo del suolo, per ciascuna area uniforme dell’azienda in termini di rotazione delle colture e caratteristiche del terreno. L’analisi dell’azoto rispetto all’azoto minerale e dei parametri che consentono di determinare l’apporto di azoto dovuto alla mineralizzazione di materie organiche è effettuata, per ciascuna area uniforme dell’azienda, successivamente all’aratura della superficie prativa. Per le analisi di cui al primo e al secondo comma, è richiesta almeno un’analisi ogni cinque ettari di superficie. 7.   È vietato applicare effluente nel periodo autunnale prima della lavorazione del prato.
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