Art. 3

In vigore dal 2 dic 2005
Il termine eventualmente concesso dagli Stati membri in conformità all’, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, è il più breve possibile e: a) per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere ritirate entro il 2 giugno 2006, esso termina al più tardi il 2 giugno 2007; b) per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro il 30 giugno 2007, esso termina al più tardi il 31 dicembre 2007.
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