Art. 2

In vigore dal 2 dic 2005
Gli Stati membri provvedono affinché: 1) le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti endosulfan siano ritirate entro il 2 giugno 2006; 2) a decorrere dal 3 dicembre 2005 non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti endosulfan; 3) per quanto riguarda gli impieghi elencati nella colonna B dell’allegato, uno Stato membro specificato nella colonna A possa mantenere in vigore autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti endosulfan fino al 30 giugno 2007 a condizione che: a) garantisca che l’etichettatura di tali prodotti fitosanitari rimanenti sul mercato sia riformulata in conformità alle condizioni di limitazione d’impiego; b) imponga tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi al fine di garantire la protezione della salute umana e animale e la tutela dell’ambiente; e c) garantisca che vengano attivamente ricercati prodotti o metodi alternativi per tali impieghi, segnatamente mediante piani d’azione. Entro il 31 dicembre 2005, lo Stato membro interessato informa la Commissione circa l’applicazione del presente paragrafo, in particolare in merito alle azioni avviate in conformità alle lettere da a) a c), e trasmette annualmente una stima dei quantitativi di endosulfan utilizzati per impieghi essenziali a norma del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:864:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo