Art. 29
Denuncia
In vigore dal 2 dic 2005
Denuncia
Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore del presente protocollo nei propri confronti, ciascuna parte può in qualsiasi momento denunciare il protocollo mediante notifica scritta al depositario. La denuncia ha effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla sua ricezione presso il depositario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:61(1):oj#art-29