Art. 27
Entrata in vigore
In vigore dal 2 dic 2005
Entrata in vigore
1. Il presente protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli strumenti depositati dalle organizzazioni regionali d’integrazione economica non sono computati in aggiunta a quelli depositati dai rispettivi Stati membri.
3. Per ogni Stato od organizzazione regionale d’integrazione economica che ratifichi, accetti o approvi il presente protocollo o vi aderisca dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di tale Stato od organizzazione.
Storico versioni
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