Art. 27

Entrata in vigore

In vigore dal 2 dic 2005
Entrata in vigore 1.   Il presente protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2.   Ai fini del paragrafo 1, gli strumenti depositati dalle organizzazioni regionali d’integrazione economica non sono computati in aggiunta a quelli depositati dai rispettivi Stati membri. 3.   Per ogni Stato od organizzazione regionale d’integrazione economica che ratifichi, accetti o approvi il presente protocollo o vi aderisca dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di tale Stato od organizzazione.
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Entrata in vigore (Art. 27 Decisione (UE) 2006/61) — Testo vigente | Portale Normativo