Art. 3

Deroga all’articolo 2

In vigore dal 17 nov 2005
Deroga all’ In deroga all’: 1) Il Consiglio direttivo decide prima della fine di ciascun esercizio finanziario di non distribuire parzialmente o interamente il reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione ai sensi dell’ per un ammontare tale da assicurare che il reddito distribuito non ecceda il profitto netto della BCE relativo a tale anno, qualora, in base ad una stima motivata redatta dal Comitato esecutivo, il Consiglio direttivo preveda che la BCE possa subire una perdita complessiva annuale ovvero un profitto netto annuale inferiore all’ammontare di reddito derivante dalle banconote in euro previsto. 2) Il Consiglio direttivo può decidere prima della fine di ciascun esercizio finanziario di trasferire parzialmente o interamente il reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione ad un accantonamento per i rischi di cambio, del tasso di interesse e del prezzo dell’oro.
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