Art. 1
Definizioni
In vigore dal 17 nov 2005
Definizioni
Ai fini della presente decisione:
a)
per «Stati membri partecipanti» si intendono gli Stati membri che hanno adottato l’euro conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea;
b)
per «BCN» si intendono le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti;
c)
per «saldi interni all’Eurosistema derivanti dalle banconote in euro in circolazione» si intendono i crediti e i debiti sorgenti tra una BCN e la BCE e tra una BCN e altre BCN, quale risultato dell’applicazione dell’ della decisione BCE/2001/15;
d)
per «reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione» si intende il reddito maturato dalla BCE sulla remunerazione dei propri saldi creditizi interni all’Eurosistema nei confronti delle BCN, in relazione alla propria quota di banconote in euro in circolazione, quale risultato dell’applicazione dell’ della decisione BCE/2001/16.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2005:831:oj#art-1