Art. 5
Riunioni
In vigore dal 15 nov 2005
Riunioni
1. Le riunioni del CoC sono convocate periodicamente dal suo presidente. Qualora le circostanze lo richiedano, il presidente, di sua iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato partecipante, può convocare riunioni di emergenza.
2. Il presidente distribuisce in anticipo un ordine del giorno provvisorio e i documenti relativi alla riunione. Il presidente è responsabile della trasmissione dei risultati delle discussioni del CoC al CPS.
Storico versioni
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