Art. 4
Presidenza
In vigore dal 15 nov 2005
Presidenza
Ai fini della missione di cui all’, la presidenza del CoC è esercitata, in conformità con le consultazioni e modalità di cui all’, paragrafo 2, da un rappresentante del segretario generale/alto rappresentante, in stretta consultazione con la presidenza.
Storico versioni
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