Art. 1

In vigore dal 4 nov 2005
La decisione 2002/499/CE è così modificata: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Gli Stati membri importatori trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 1° agosto di ogni anno dal 2005 al 2008, informazioni sui quantitativi importati durante l’anno che precede tale data in applicazione della presente decisione e una relazione tecnica particolareggiata sugli esami e sui test effettuati su tali vegetali nel periodo di quarantena di cui al punto 10 dell’allegato. Anche gli Stati membri diversi da quello importatore nei quali i vegetali sono introdotti forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 1° agosto di ogni anno dal 2005 al 2008, una relazione tecnica particolareggiata sugli esami ufficiali e sui test effettuati su tali vegetali introdotti anteriormente a tale data, nel periodo di quarantena di cui al punto 10 dell’allegato.»; 2) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Gli Stati membri possono applicare le deroghe di cui all’ ai vegetali importati nella Comunità nei seguenti periodi: Vegetali Periodo Chamaecyparis: dall’1.6.2004 al 31.12.2007 Juniperus: dall’1.11.2004 al 31.3.2005, dall’1.11.2005 al 31.3.2006 e dall’1.11.2006 al 31.3.2007 Pinus: dall’1.6.2004 al 31.12.2007» 3) al punto 3, seconda frase, dell’allegato, «2004» è sostituito da «ogni anno».
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Art. 1 Decisione (UE) 2005/775 — Testo vigente | Portale Normativo