Art. 1
In vigore dal 4 nov 2005
La decisione 2002/499/CE è così modificata:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Gli Stati membri importatori trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 1° agosto di ogni anno dal 2005 al 2008, informazioni sui quantitativi importati durante l’anno che precede tale data in applicazione della presente decisione e una relazione tecnica particolareggiata sugli esami e sui test effettuati su tali vegetali nel periodo di quarantena di cui al punto 10 dell’allegato.
Anche gli Stati membri diversi da quello importatore nei quali i vegetali sono introdotti forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 1° agosto di ogni anno dal 2005 al 2008, una relazione tecnica particolareggiata sugli esami ufficiali e sui test effettuati su tali vegetali introdotti anteriormente a tale data, nel periodo di quarantena di cui al punto 10 dell’allegato.»;
2)
l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Gli Stati membri possono applicare le deroghe di cui all’ ai vegetali importati nella Comunità nei seguenti periodi:
Vegetali
Periodo
Chamaecyparis:
dall’1.6.2004 al 31.12.2007
Juniperus:
dall’1.11.2004 al 31.3.2005, dall’1.11.2005 al 31.3.2006 e dall’1.11.2006 al 31.3.2007
Pinus:
dall’1.6.2004 al 31.12.2007»
3)
al punto 3, seconda frase, dell’allegato, «2004» è sostituito da «ogni anno».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:775:oj#art-1