Art. 2

In vigore dal 28 ott 2005
Gli Stati membri relatori procedono all'esame particolareggiato dei fascicoli in oggetto e riferiscono alla Commissione, quanto prima possibile e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le conclusioni del loro esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni sull'iscrizione o meno della sostanza attiva in oggetto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni.
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